Come informare i pazienti nel modo corretto ed essere a norma di legge:
i consensi informati, le linee guida.

È ormai una norma consolidata: nessuna persona capace di intendere e di volere non può essere sottoposta ad un qualsiasi trattamento sanitario contro o senza la sua volontà.

Ogni trattamento, ogni terapia e qualsivoglia intervento medico non può essere eroga dalla Struttura Sanitaria senza la previa autorizzazione da parte del paziente.

Per questo è indispensabile avere un tipo di informativa adeguata da consegnare e da  far firmare ai pazienti in sede di contatto.

[…] Nel 1917, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha affermato che “ogni essere umano adulto e sano di mente ha il diritto di decidere su cosa va fatto al suo corpo” e che “il medico che esegue un intervento senza il consenso del paziente commette un’aggressione”. In Italia, il principio del consenso informato, trova la sua più importante consacrazione nell’art. 32 della Costituzione, secondo il quale “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, correlato con l’art. 13 della stessa Costituzione che afferma l’inviolabilità della libertà personale.
In conformità con il dettato costituzionale, la Legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, esclude la possibilità di effettuare accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente.
Di particolare interesse anche la sentenza della Corte di Assise di Firenze del 1990 (confermata poi nel 1992 dalla Corte di Cassazione) che condanna il medico chirurgo per omicidio preterintenzionale per aver eseguito un intervento demolitivo senza il consenso della paziente e senza che si fosse verificata una situazione di emergenza o di immediato pericolo.
Infine il Codice di Deontologia Medica sancisce il principio generale secondo cui è vietato al medico di intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente e l’obbligo per il medico di desistere, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

Da: Ordine dei Medici di Firenze

Dunque il consenso informato è il presupposto per la legittimità dell’attività del medico sul paziente.

Per raccogliere un valido consenso è indispensabile che il medico abbia fornito un’esaustiva informativa.

Obbligatorio verificare quali consensi vengono acquisiti da parte dei pazienti, in virtù anche delle nuove disposizioni in tema di Privacy.

Quindi è chiaro che il medico ha come suo primo dovere quello di fornire al paziente una serie di informazioni per consentirgli una scelta libera e consapevole.

In particolare è doveroso che al paziente sia a conoscenza della suo stato:
– situazione clinica riscontrata
– descrizione dell’intervento medico ritenuto necessario
– conoscenza dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione
– eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche
–  tecniche e i materiali impiegati
– benefici attesi
– rischi presunti
– complicanze
– raccomandazioni e comportamenti che il paziente deve eseguire per evitare rischi successivi all’atto medico
– prescrizioni dei farmaci e delle terapie.

Il consenso deve:

  • essere aggiornato
  • essere specifico e inequivocabile
  • essere manifestato attraverso “dichiarazione o azione positiva inequivocabile” ; la forma scritta rappresenta l’inequivocabilità del consenso
  • avere un periodo di conservazione dei dati
  • può essere revocato in qualsiasi momento
  • non è ammesso il consenso tacito o presunto

Le caratteristiche dell’informativa:

  1. forma concisa e trasparente
  2. chiaro per l’interessato
  3. facilmente accessibile
  4. linguaggio chiaro e semplice
  5. per i minori occorre prevedere informative idonee
  6. consegnata in scritto e in formato elettronico con firma grafometrica

La raccolta del consenso informato in forma scritta è obbligatori per la prescrizione di farmaci, terapie mediche non convenzionali e prestazioni diagnostiche o terapeutiche che, a causa delle possibili conseguenze sull’integrità fisica della persona o per il grave rischio che possono comportare per l’incolumità della persona, rendano opportuna una manifestazione documentata della volontà del paziente.  Nella pratica si tratta di:

– Interventi chirurgici
– Procedure invasive
– Utilizzo di mezzi di contrasto
– Trattamenti con radiazioni ionizzanti
– Trattamenti che incidono sulla capacità di procreare
– Terapie con elevata incidenza di reazioni avverse
– Trattamenti psichiatrici di maggior impegno

 

Check list 

(dal Corriere della Sera – Diritti e risposte)

 CARATTERISTICHE DEL CONSENSO INFORMATO
  • Deve essere “informato” cioè preceduto da una informativa specifica su:
    • rischi della terapia;
    • eventuali complicanze tipiche;
    • conseguenze della terapia.
  • L’informativa può essere resa:
    • per iscritto, su apposito modulo;
    • oralmente.
  • Deve essere attuale.
  • Può essere revocato in qualunque momento.
  • È il presupposto per la legittimità dell’attività del medico sul paziente
  • Se assente espone il medico a rischi di richiesta di risarcimento dei danni per il verificarsi di quelle conseguenze delle quale il paziente non era stato informato.

CHI PUÒ DARE IL CONSENSO

  • L’interessato.
  • Se l’interessato non è in grado di prestare il consenso:
    • un soggetto da lui delegato;
    • i genitori in caso di minore e comunque il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale;
    • per le persone giuridicamente incapaci, l’Amministratore di Sostegno o il tutore;
    • in caso di incapacità di intendere o volere (persona in coma, gravemente ferita ecc.) anche un prossimo congiunto

RESPONSABILITÀ PENALE DA INTERVENTO SENZA CONSENSO

  • Assente se:
    • l’intervento è eseguito secondo le regole dell’attività medica e nel rispetto dei protocolli;
    • comporta un miglioramento delle condizioni del paziente;
    • intervento in caso di situazione di pericolo imminente per la salute del paziente.
  • Presente se:
    • l’intervento non è eseguito correttamente e derivano conseguenze negative sulla salute del paziente.

A CHI RIVOLGERSI

Per le eventuali azioni di risarcimento del danno, sia per quanto riguarda la fase di conciliazione, sia per quanto riguarda l’eventuale ricorso al Giudice civile, è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Tenersi sempre aggiornati è molto importante, tu sei organizzato con i tuoi consensi per i pazienti?

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Qui un esempio di consenso informato: CONSENSO INFORMATO

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Elena
Vettore.Medical